Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione
  Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno  2012,
  n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º  agosto  2012,
  n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali. 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  la   continuita'   dell'attivita'   di
ricostruzione avviata  a  seguito  del  sisma  del  maggio  2012,  il
Presidente della  regione  Emilia-Romagna,  Commissario  delegato  ai
sensi del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' autorizzato  ad
operare per l'attuazione degli interventi  per  il  ripristino  e  la
ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica
nei  territori  dei  comuni  interessati  dagli  eventi   alluvionali
verificatisi  tra  il  17  ed  il  19   gennaio   2014,   individuati
dall'articolo  3  del  decreto-legge  del  28  gennaio  2014,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2014,  n.  50,
limitatamente a quelli gia' colpiti dal sisma  del  20  e  29  maggio
2012, ed  a  garantire  il  coordinamento  delle  attivita'  e  degli
interventi derivanti dalle  predette  emergenze.  ((  Fermo  restando
l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma  5,  tutte
le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  anche  ai
territori dei comuni della provincia di Modena gia' colpiti dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San  Matteo,
Albareto, La Rocca e Navicello della citta' di Modena, colpiti  dalla
tromba  d'aria  del  3  maggio  2013,  individuati  a  seguito  della
dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione  del
Consiglio dei ministri 9 maggio  2013,  recante  dichiarazione  dello
stato  di  emergenza  in  conseguenza  delle  eccezionali  avversita'
atmosferiche verificatesi  nei  mesi  di  marzo  e  aprile  2013  nel
territorio della regione Emilia-Romagna,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, e in  attuazione  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013,  n.
83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del  1º  giugno  2013,
nonche' ai territori dei comuni gia' colpiti dal sisma del 20  e  del
29 maggio 2012 delle province di Bologna e di  Modena  colpiti  dagli
eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria  del  30  aprile
2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo  stato  di
emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24  febbraio
1992, n. 225, e successive  modificazioni,  in  esito  alla  positiva
conclusione delle verifiche previste dalla procedura  definita  dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre  2012,
concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
propedeutiche  alle  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri  da
adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge  n.
225 del 1992,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  5
febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i  riferimenti  contenuti  nel
presente articolo relativi ai comuni  e  alla  provincia  interessati
dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio  2014
si intendono estesi anche  ai  comuni  e  alle  province  di  cui  al
presente comma. )) 
  2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere  dall'entrata  in
vigore del presente decreto e per  l'intera  durata  dello  stato  di
emergenza (( relativo alla situazione determinatasi a  seguito  degli
eventi sismici del 20  e  del  29  maggio  2012  )),  il  Commissario
provvede operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le  deroghe  alle  disposizioni
vigenti stabilite con delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  4
luglio  2012  ovvero  individuate  con  i  provvedimenti  emanati  in
attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. 
  3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al  comma  1,
puo' avvalersi  dei  sindaci  dei  Comuni  interessati  dagli  eventi
alluvionali  verificatisi  tra  il  17  ed  il  19  gennaio  2014   e
individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50,  del
Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena,  nonche'
dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, (( oltre  che  del
personale acquisito ai sensi del  comma  8  dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e  successive  modificazioni,  nei
limiti delle risorse a tal  fine  disponibili,  ))  adottando  idonee
modalita' di coordinamento e programmazione degli interventi stessi. 
  (( 3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 10  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' inserito il seguente: 
  «14-bis. Le disposizioni di cui al  comma  14  si  applicano  anche
negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere  sulle
risorse disponibili nelle contabilita' speciali di  cui  all'articolo
2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º  agosto  2012,  n.  122,  e  successive
modificazioni». )) 
  4. Il Commissario delegato puo' delegare le funzioni attribuite con
il presente decreto ai sindaci dei Comuni  interessati  dagli  eventi
alluvionali  verificatisi  tra  il  17  ed  il  19  gennaio  2014   e
individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50,  ((
ai presidenti delle province di Bologna  e  di  Modena  )),  nel  cui
rispettivo territorio sono  da  effettuarsi  gli  interventi  oggetto
della presente normativa. Nell'atto di delega, nei limiti dei  poteri
a lui delegati,  il  Commissario  richiama  le  specifiche  normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme,  e'  possibile
derogare e gli eventuali limiti al potere di  deroga  ((  ,  comunque
garantendo la tracciabilita'  dei  flussi  finanziari  relativi  alle
erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di  cui  alla
legge 13 agosto 2010, n. 136, in favore di soggetti privati )). 
  5. Il  Presidente  della  regione  Emilia-Romagna,  ((  Commissario
delegato ai sensi del comma 1 )), tenuto conto del rapido susseguirsi
degli eventi calamitosi, puo' destinare complessivamente 210  milioni
di euro, (( di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni  nell'anno
2015 )), per contributi per danni subiti da soggetti privati  colpiti
dagli eventi di cui  al  comma  1,  per  i  piu'  urgenti  interventi
connessi al programma di messa in sicurezza idraulica  dei  territori
connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali,  nonche'
per gli interventi di cui ai commi 7 e  8,  a  valere  sulle  risorse
della contabilita' speciale di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso  Presidente
della regione  Emilia-Romagna.  Le  predette  risorse  devono  essere
utilizzate con separata  evidenza  contabile.  Per  la  realizzazione
degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori  possono
applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a  quanto  previsto  ai
commi 2, 3 e 7 del predetto articolo  in  materia  di  localizzazione
degli   interventi,   di   dichiarazione   di   pubblica    utilita',
indifferibilita' e urgenza e di affidamento degli interventi  stessi,
nonche' con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in  materia
di occupazione d'urgenza ed eventuale espropriazione delle aree. 
  (( 5-bis. Le imprese agricole che svolgono la propria attivita' nei
territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi  di  cui  al
presente  articolo  possono  accedere  ai  benefici  previsti   dagli
articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e
successive modificazioni, secondo criteri e modalita'  stabiliti  dal
medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. )) 
  6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con
il Commissario  delegato  all'emergenza  idrogeologica,  nominato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n.  26,  e  con  gli  altri  soggetti  istituzionalmente  competenti,
individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza
dei territori di cui al comma 1, nonche' le risorse previste  per  lo
scopo a legislazione vigente disponibili  nell'apposita  contabilita'
speciale intestata  al  Commissario  per  l'emergenza  idrogeologica,
ovvero che  devono  essere  immediatamente  trasferite  nella  stessa
contabilita' per l'avvio o la prosecuzione degli interventi. 
  (( 6-bis. Gli interventi di messa  in  sicurezza  idraulica  devono
integrare gli obiettivi della  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2000,  che  istituisce  un
quadro  per  l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque,  e  della
direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni. )) 
  7. Con provvedimenti del Presidente della  Regione  Emilia-Romagna,
(( Commissario delegato ai sensi del comma 1 )), sono  ((  stabilite,
)) sulla  base  dei  danni  effettivamente  verificatisi,  priorita',
modalita' e  percentuali  entro  le  quali  possono  essere  concessi
contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di  vita
e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa  dell'operativita'
delle attivita' economiche, (( con particolare riguardo alle  imprese
agricole, )) nel limite delle risorse disponibili di cui al comma  5;
a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi  e  oggettivi  e  le
modalita'  di  asseverazione  dei  danni  subiti,  anche   prevedendo
procedure semplificate per i danni di importo inferiore  alla  soglia
determinata   dal    Commissario    ed    estendendole,    ai    fini
dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, (( ivi compresi
quelli  relativi  all'erogazione  dei   contributi,   ))   anche   ai
provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e  29  maggio  2012.  I
contributi  sono  concessi,  al  netto  di   eventuali   risarcimenti
assicurativi.   Il   Commissario   garantisce,   altresi',   adeguata
assistenza   alla   popolazione   colpita   dall'evento   alluvionale
autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione nel limite  delle
risorse di cui al comma 5 a  favore  dei  nuclei  familiari,  la  cui
abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale e' stata
dichiarata  inagibile  ovvero  per  la  quale  e'   stata   accertata
l'inabitabilita' da parte dei competenti uffici  locali  ((  ,  fermo
restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in  materia
di aiuti di Stato )). 
  (( 7-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I  soggetti  che
abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di  cui
ai commi  1  e  1-bis  del  presente  articolo,  nei  comuni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.  122,  ovvero  nei
comuni di cui all'articolo 67-septies  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui
ipotecari o chirografari relativi a edifici  distrutti,  inagibili  o
inabitabili, anche parzialmente, ovvero  relativi  alla  gestione  di
attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolte  nei  medesimi
edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito,
resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino  alla
ricostruzione,  all'agibilita'  o   all'abitabilita'   del   predetto
immobile e comunque non oltre il 31 dicembre  2015,  una  sospensione
delle rate dei medesimi mutui in essere  con  banche  o  intermediari
finanziari, optando tra la  sospensione  dell'intera  rata  e  quella
della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario». 
  7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita  domanda  per
l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a),
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  1º  agosto  2012,  n.  122,  i  maggiori
interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro  gestione,  sono  corrisposti
mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza
di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti,
nelle modalita' e con le risorse  stabilite  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni.  Il
Commissario  delegato,  con  proprio  provvedimento  e  d'intesa  con
l'Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le  modalita'
per l'attuazione del presente comma. )) 
  8. Il Commissario delegato autorizza, altresi', la  concessione  di
contributi  ((  ,  previa  individuazione   delle   priorita'   degli
interventi e  delle  modalita'  per  la  concessione  dei  contributi
stessi, )) per il  ripristino  di  opere  pubbliche  o  di  interesse
pubblico, beni culturali, strutture pubbliche  adibite  ad  attivita'
sociali, sociosanitarie  e  socio-educative,  sanitarie,  ricreative,
sportive e religiose, edifici  di  interesse  storico-artistico,  che
abbiano subito  danni  dagli  eventi  alluvionali  nel  limite  delle
risorse di cui al comma 5. (( Il ripristino e la relativa concessione
di contributi devono essere subordinati all'esistenza di un piano per
la messa in sicurezza idraulica dell'opera. )) 
  (( 8-bis. Per l'anno 2014 e' disposta  l'esclusione  dal  patto  di
stabilita' interno  delle  spese  sostenute  dai  comuni  di  cui  al
presente articolo, con  risorse  proprie  provenienti  da  erogazioni
liberali e donazioni da  parte  di  cittadini  privati  e  imprese  e
puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino
e  messa  in  sicurezza  del  territorio  a  seguito   degli   eventi
calamitosi, per un importo massimo complessivo di 5 milioni  di  euro
nel medesimo anno 2014. Alla compensazione degli effetti  finanziari,
in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento  netto,   derivanti
dall'attuazione del primo periodo, pari  a  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. )) 
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a
complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni  di
euro    per    il    2014    mediante    corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo   3-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro  per
il   2015   a   valere    sulle    risorse    disponibili    relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  11,  comma  13,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  versate  e  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  ((  intestata  al  Presidente  della  regione
Emilia-Romagna )) di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1o
agosto 2012, n. 122. 
  (( 9-bis. Per le imprese operanti nei territori  interessati  dagli
eventi sismici di cui  al  presente  decreto,  ai  fini  del  calcolo
dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico  nonche'  ai
fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo  1,  comma
128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si tiene  conto  degli
eventi  infortunistici  verificatisi  in  concomitanza  dei  medesimi
eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro. 
  9-ter. Ai soggetti che  hanno  contratto  i  finanziamenti  di  cui
all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2014,  n.  50,
ferma restando la durata massima del piano  di  ammortamento  per  la
restituzione del debito, ai  sensi  del  citato  articolo  3-bis,  e'
concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per  la
restituzione del  debito  per  quota  capitale  di  cui  al  medesimo
articolo 3-bis, comma  1,  per  un  periodo  di  dodici  mesi  e  con
conseguente   rimodulazione   delle   rate   in    quote    costanti.
All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  a  valere  sulle
risorse disponibili delle contabilita' speciali di  cui  all'articolo
2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º  agosto  2012,  n.  122,  e  successive
modificazioni,  ricorrendo  eventualmente  alla  ridefinizione  degli
interventi programmati. 
  9-quater. Il  Presidente  della  regione  Emilia-Romagna  trasmette
annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento  dei
lavori finanziati ai sensi  del  presente  articolo  e  sull'utilizzo
delle risorse stanziate. 
  9-quinquies. I termini previsti alla lettera a) del comma  1  della
nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della  tariffa  annessa
al testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonche' alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La  disposizione  del  presente  comma  si  applica  ai  contribuenti
proprietari di immobili situati nei comuni interessati  dagli  eventi
sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 
  9-sexies. Per i soggetti che hanno  sede  legale  o  operativa  nel
territorio dei comuni di cui al comma 1, nonche' nel  territorio  dei
comuni delle province di Modena e di Bologna, gia' colpiti dal  sisma
del 20 e del  29  maggio  2012,  interessati  da  eccezionali  eventi
atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014,
limitatamente a  quelli  nei  quali  venga  dichiarato  lo  stato  di
emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24  febbraio
1992, n. 225, e successive  modificazioni,  in  esito  alla  positiva
conclusione delle verifiche previste dalla procedura  definita  dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre  2012,
concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
propedeutiche  alle  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri  da
adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n.  225
del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30  del  5  febbraio
2013, i contributi, gli indennizzi  e  i  risarcimenti,  connessi  ai
predetti  eventi  di  qualsiasi   natura,   indipendentemente   dalle
modalita' di fruizione e di contabilizzazione,  non  concorrono  alla
formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  9-septies. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) dopo le parole: «ricevendone  verificazione»  sono  inserite  le
seguenti:  «ovvero   trasmettendo   successivamente   alla   denuncia
all'autorita' comunale  copia  della  perizia  giurata  o  asseverata
attestante il danno subito»; 
  2) le parole: «entro il  30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»; 
    b) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 3, comma  10,»
sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  all'articolo  3,  commi  8,
8-bis e 10,». 
  9-octies. In attuazione del comma 9-septies,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio decreto, provvede  all'integrazione  e  alla  modifica  delle
disposizioni di cui agli articoli 2 e  3  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  23  dicembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10  agosto  2012,  n.  122  reca
          "Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          del 28 gennaio 2014, n. 4 convertito dalla legge  28  marzo
          2014, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia  tributaria  e
          contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti
          tributari e contributivi), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  3.   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento
          alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori
          colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio  2012  e  agli  eventi
          atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei
          territori  della  regione  Veneto,  ed  altre  disposizioni
          urgenti in materia di protezione civile) -  1.  Nelle  more
          della procedura volta alla  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24  febbraio
          1992, n. 225, in considerazione del fatto che  i  territori
          dei  Comuni   di   Bastiglia,   Bomporto,   San   Prospero,
          Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice  sul  Panaro
          sono stati colpiti dagli eventi alluvionali  del  17  e  19
          gennaio 2014, nonche' del fatto che  i  medesimi  territori
          sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29  maggio  2012,  si
          applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato
          1-bis al presente  decreto  che  sono  stati  colpiti,  nel
          periodo tra il  30  gennaio  e  il  18  febbraio  2014,  da
          eccezionali  eventi   atmosferici,   anche   di   carattere
          alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato
          di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
              2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche'  per  i
          soggetti diversi dalle persone fisiche, anche  in  qualita'
          di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio  2014,
          ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato
          1-bis, avevano la residenza ovvero la  sede  operativa  nei
          territori indicati ai commi 1 e  1  -bis,  per  il  periodo
          compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono
          sospesi  i  termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti
          tributari,  inclusi  quelli  derivanti   da   cartelle   di
          pagamento emesse dagli agenti  della  riscossione,  nonche'
          dagli atti previsti dall'articolo 29 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso
          tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre  2014.  Non  si  fa
          luogo al rimborso di quanto gia' versato. Non si  applicano
          sanzioni e interessi per  i  tributi,  il  cui  termine  di
          pagamento e' scaduto alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge, se  versati  entro  il  31  ottobre
          2014.  Nei  confronti  dei  medesimi  soggetti  di  cui  al
          presente comma, sono altresi' sospesi fino  al  31  ottobre
          2014: 
              a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
          dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei  premi
          per l'assicurazione obbligatoria; 
              b)  i  termini  per  la  notifica  delle  cartelle   di
          pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
          atti di cui all'articolo 29  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, nonche' i termini  di  prescrizione  e
          decadenza relativi all'attivita' degli  uffici  finanziari,
          ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione; 
              c)  i  termini  relativi  agli  adempimenti  verso   le
          amministrazioni  pubbliche  effettuati  o   a   carico   di
          professionisti, consulenti, e centri di assistenza  fiscale
          che abbiano sede o operino nei  territori  coinvolti  dagli
          eventi alluvionali, anche per conto di  aziende  e  clienti
          non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi
          e di persone in cui i soci residenti nei territori  colpiti
          dall'alluvione rappresentino almeno il  50  per  cento  del
          capitale sociale. 
              2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
          operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e  1-bis  del
          presente articolo, nei comuni di  cui  all'articolo  1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  ovvero
          nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  e  successive  modificazioni,
          che  siano  titolari  di  mutui  ipotecari  o  chirografari
          relativi a  edifici  distrutti,  inagibili  o  inabitabili,
          anche  parzialmente,  ovvero  relativi  alla  gestione   di
          attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolte  nei
          medesimi     edifici,     previa      presentazione      di
          autocertificazione del danno  subito,  resa  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a  domanda,
          fino alla ricostruzione, all'agibilita' o  all'abitabilita'
          del predetto immobile e comunque non oltre il  31  dicembre
          2015, una sospensione delle  rate  dei  medesimi  mutui  in
          essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
          sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola  quota
          capitale, senza oneri aggiuntivi per il  mutuatario.  Entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  le  banche  e  gli
          intermediari  finanziari  informano  i  mutuatari,   almeno
          mediante avviso esposto  nelle  filiali  e  pubblicato  nel
          proprio sito internet, della possibilita'  di  chiedere  la
          sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
          dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore  a
          trenta  giorni,   per   l'esercizio   della   facolta'   di
          sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
          non  fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con   i
          contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  31  dicembre
          2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate  in
          scadenza entro la predetta data. 
              3. Le disposizioni di cui al comma  2,  primo  periodo,
          non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro
          dipendente. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabilite le modalita' di  effettuazione
          degli adempimenti e dei versamenti  sospesi  ai  sensi  del
          comma 2. 
              4. Per le frazioni della citta' di Modena: San  Matteo,
          Albareto, La Rocca e Navicello, nonche' per i territori dei
          comuni di cui all'allegato 1-bis  al  presente  decreto,  a
          condizione che sia stato dichiarato lo stato  di  emergenza
          nel termine di cui al comma 1-bis  del  presente  articolo,
          l'applicazione delle disposizioni del presente articolo  e'
          subordinata alla richiesta del  contribuente  che  dichiari
          l'inagibilita', anche temporanea, della casa di abitazione,
          dello studio professionale o  dell'azienda  o  dei  terreni
          agricoli. L'autorita'  comunale,  verificato  il  nesso  di
          causalita'   tra   l'evento   e   la   dichiarazione    del
          contribuente, trasmette copia  dell'atto  di  verificazione
          all'Agenzia delle entrate territorialmente  competente  nei
          successivi 20 giorni. 
              4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge
          31 dicembre 2009, n.  196,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  provvede  al   monitoraggio   degli   oneri
          derivanti dai commi 1,  1-bis,  2,  3  e  4.  Nel  caso  di
          scostamenti rispetto alla spesa a tal fine  autorizzata  ai
          sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  alinea,  i  Commissari
          delegati allo stato di emergenza provvedono  al  versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie
          alla compensazione dei relativi maggiori  oneri  risultanti
          dall'attivita' di monitoraggio  mediante  l'utilizzo  delle
          risorse  disponibili  nelle  contabilita'   speciali,   ivi
          comprese  quelle  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          successive  modificazioni,  ricorrendo  eventualmente  alla
          ridefinizione degli interventi programmati. 
              5. I rifiuti prodotti  dagli  eventi  alluvionali  sono
          classificati rifiuti urbani  e  ad  essi  e'  assegnato  il
          codice CER 20.03.99. I Presidenti delle regioni interessate
          o i loro delegati definiscono  le  modalita'  di  raccolta,
          trasporto, cernita, selezione,  stoccaggio  e  destinazione
          finale indicando espressamente le norme oggetto  di  deroga
          e, fermo restando la tracciabilita' di  detti  rifiuti,  si
          avvalgono  delle  rispettive  Agenzie  regionali   per   la
          protezione ambientale (ARPA) e  dei  gestori  del  Servizio
          Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per  i  rifiuti  urbani
          che abbiano il carattere della pericolosita'  i  Presidenti
          delle regioni interessate o i loro delegati  dispongono  le
          misure piu' idonee ad assicurare la tutela della  salute  e
          dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati. 
              6. All'articolo 1, comma 123, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          "Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con
          i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo
          del  Dipartimento  della   Protezione   civile   ai   sensi
          dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  e
          successive modificazioni.". 
              7. Per garantire le attivita' afferenti l'allertamento,
          il monitoraggio ed il coordinamento operativo  del  sistema
          nazionale  di  protezione  civile  nonche'   al   fine   di
          assicurare l'adempimento degli impegni di cui  al  presente
          articolo  e'  consentito,  nelle  more  del  rinnovo  della
          contrattazione integrativa riguardante il  personale  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  comunque  fino  al
          2015, il riconoscimento,  per  il  triennio  2013-2015,  al
          personale non dirigenziale,  anche  delle  Forze  Armate  e
          delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito  dei  Presidi
          operativi del Dipartimento della protezione civile  nonche'
          presso il Centro Funzionale Centrale,  la  Sala  Situazioni
          Italia  e  monitoraggio  del  territorio  (SI.STE.MA.)   ed
          emergenze marittime  (COEMM),  ed  il  Coordinamento  Aereo
          Unificato   (COAU)   del   Dipartimento   medesimo,   delle
          integrazioni al trattamento economico  accessorio  previste
          dall'articolo  5,  comma  1,  dell'O.P.C.M.  n.  3967/2011,
          dall'articolo 17,  comma  1,  dell'O.P.C.M.  n.  3721/2008,
          dall'articolo  6,  comma  3,  dell'O.P.C.M.  n.  3361/2004,
          dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n.  3536/2006,
          e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel
          limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014  e  di
          1,5 milioni di euro per l'anno 2015  e  fermo  restando  il
          disposto di cui all'articolo 3, comma 63,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  5  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225 recante:  "Istituzione  del  Servizio
          nazionale della protezione civile"come modificato dal comma
          1-bis dell'articolo 2 della presente legge: 
              "Art. 5. -(Stato di emergenza e potere di ordinanza)  -
          1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma
          1, lettera c), ovvero nella loro  imminenza,  il  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  ovvero,  su  sua  delega,  di  un  Ministro  con
          portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri  segretario  del   Consiglio,
          formulata anche su richiesta del Presidente  della  regione
          interessata e comunque acquisitane  l'intesa,  delibera  lo
          stato d'emergenza, fissandone la  durata  e  determinandone
          l'estensione territoriale con  specifico  riferimento  alla
          natura e alla qualita' degli eventi e disponendo in  ordine
          all'esercizio  del  potere  di   ordinanza.   La   delibera
          individua  le  risorse  finanziarie  destinate   ai   primi
          interventi di emergenza nelle more  della  ricognizione  in
          ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte
          del Commissario delegato e autorizza la  spesa  nell'ambito
          del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del
          comma   5-quinquies,   individuando    nell'ambito    dello
          stanziamento complessivo quelle finalizzate alle  attivita'
          previste dalla lettera a) del comma  2.  Ove  il  Capo  del
          Dipartimento  della  protezione  civile  verifichi  che  le
          risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del
          comma  2,  risultino  o  siano  in  procinto  di  risultare
          insufficienti rispetto agli interventi da porre in  essere,
          presenta  tempestivamente   una   relazione   motivata   al
          Consiglio dei Ministri, per la  conseguente  determinazione
          in ordine alla necessita'  di  integrazione  delle  risorse
          medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir  meno
          dei relativi presupposti e' deliberata nel  rispetto  della
          procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza. 
              1-bis. La durata della  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza non puo' superare i 180  giorni  prorogabile  per
          non piu' di ulteriori 180 giorni . 
              2. Per  l'attuazione  degli  interventi  da  effettuare
          durante lo stato di emergenza dichiarato  a  seguito  degli
          eventi di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  si
          provvede anche a mezzo  di  ordinanze  in  deroga  ad  ogni
          disposizione  vigente,  nei  limiti  e  secondo  i  criteri
          indicati  nel  decreto  di  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza   e   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento  giuridico.  Le  ordinanze  sono  emanate,
          acquisita   l'intesa   delle    regioni    territorialmente
          interessate, dal Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile,  salvo  che  sia  diversamente  stabilito  con   la
          deliberazione dello stato di emergenza di cui al  comma  1.
          L'attuazione delle ordinanze e' curata  in  ogni  caso  dal
          Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile.   Fermo
          restando quanto previsto al comma 1, con  le  ordinanze  si
          dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: 
              a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei  servizi
          di soccorso e di assistenza  alla  popolazione  interessata
          dall'evento; 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche,  entro
          i limiti delle risorse finanziarie disponibili; 
              c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
          per la riduzione del rischio residuo strettamente  connesso
          all'evento,  entro  i  limiti  delle  risorse   finanziarie
          disponibili e comunque  finalizzate  prioritariamente  alla
          tutela della pubblica e privata incolumita'; 
              d) alla ricognizione dei fabbisogni per  il  ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
          patrimonio edilizio, da  porre  in  essere  sulla  base  di
          procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
              e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
          fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d),  entro
          i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
          direttive dettate con delibera del Consiglio dei  ministri,
          sentita la Regione interessata . 
              2-bis. Le ordinanze di cui al comma  2  sono  trasmesse
          per informazione al Ministro con  portafoglio  delegato  ai
          sensi del comma 1 ovvero al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. Le ordinanze emanate entro il  trentesimo  giorno
          dalla  dichiarazione  dello   stato   di   emergenza   sono
          immediatamente  efficaci  e  sono  altresi'  trasmesse   al
          Ministero dell'economia e delle finanze  perche'  comunichi
          gli esiti della loro verifica al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri. Successivamente al  trentesimo  giorno  dalla
          dichiarazione dello stato di emergenza  le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, limitatamente ai profili finanziari . 
              3. 
              4. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al comma 2,  si  avvale  delle  componenti  e  delle
          strutture operative del Servizio nazionale della protezione
          civile,  di  cui  agli  articoli  6  e  11,   coordinandone
          l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
          Le ordinanze emanate ai sensi del  comma  2  individuano  i
          soggetti responsabili  per  l'attuazione  degli  interventi
          previsti ai quali affidare ambiti  definiti  di  attivita',
          identificati   nel   soggetto    pubblico    ordinariamente
          competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il  Capo  del
          Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
          provvedimento  di  delega  deve  specificare  il  contenuto
          dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.  I
          commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
          tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun  compenso
          per  lo  svolgimento   dell'incarico.   Le   funzioni   del
          commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
          emergenza. I provvedimenti  adottati  in  attuazione  delle
          ordinanze  sono  soggetti  ai  controlli   previsti   dalla
          normativa vigente . 
              4-bis. Per l'esercizio delle funzioni  loro  attribuite
          ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione  di
          alcun  compenso  per  il  Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
          tra i soggetti responsabili titolari  di  cariche  elettive
          pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
          requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
          in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si  applica
          l'articolo 23-ter del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214; il compenso e' commisurato  proporzionalmente
          alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
          costituito dal  70  per  cento  del  trattamento  economico
          previsto per il primo presidente della Corte di  cassazione
          . 
              4-ter. Almeno dieci giorni  prima  della  scadenza  del
          termine di cui al comma 1-bis,  il  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza  volta  a
          favorire  e  regolare  il   subentro   dell'amministrazione
          pubblica competente  in  via  ordinaria  a  coordinare  gli
          interventi,  conseguenti   all'evento,   che   si   rendono
          necessari successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
          durata  dello  stato  di  emergenza.  Ferma  in  ogni  caso
          l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
          ordinanza possono essere altresi' emanate,  per  la  durata
          massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
          connessi all'evento, disposizioni derogatorie a  quelle  in
          materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
          di beni e servizi . 
              4-quater. Con l'ordinanza di cui al  comma  4-ter  puo'
          essere   individuato,   nell'ambito    dell'amministrazione
          pubblica  competente  a  coordinare  gli   interventi,   il
          soggetto  cui  viene  intestata  la  contabilita'  speciale
          appositamente aperta per l'emergenza in questione,  per  la
          prosecuzione della gestione operativa della stessa, per  un
          periodo di tempo  determinato  ai  fini  del  completamento
          degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
          dei commi 2  e  4-ter.  Per  gli  ulteriori  interventi  da
          realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa  con  le
          disponibilita'   che   residuano   alla   chiusura    della
          contabilita'  speciale,  le  risorse  ivi   giacenti   sono
          trasferite alla regione o  all'ente  locale  ordinariamente
          competente ovvero, ove si tratti di altra  amministrazione,
          sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la
          successiva riassegnazione . 
              4-quinquies.  Il  Governo  riferisce   annualmente   al
          Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
          le attivita' di previsione, di prevenzione, di  mitigazione
          del rischio e  di  pianificazione  dell'emergenza,  nonche'
          sull'utilizzo del Fondo per  la  protezione  civile  e  del
          Fondo per le emergenze nazionali . 
              5. Le ordinanze emanate in deroga  alle  leggi  vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate. 
              5-bis. Ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
          pubblica, i Commissari delegati  titolari  di  contabilita'
          speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
          18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo  333  del  regio
          decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  rendicontano,  entro  il
          quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun  esercizio  e
          dal termine della gestione o del loro  incarico,  tutte  le
          entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
          indicando la provenienza dei fondi, i soggetti  beneficiari
          e la tipologia di spesa, secondo uno  schema  da  stabilire
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
          sezione  dimostrativa  della   situazione   analitica   dei
          crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili  da  quelli
          di  difficile  riscossione,  e  dei  debiti  derivanti   da
          obbligazioni   giuridicamente   perfezionate   assunte    a
          qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
          della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
          la situazione dei crediti e  dei  debiti  accertati  al  31
          dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati,  con  le
          stesse modalita' di cui al presente  comma,  anche  i  dati
          relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno  o
          piu'  soggetti  attuatori.  I  rendiconti  corredati  della
          documentazione  giustificativa,  nonche'  degli   eventuali
          rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi  al
          Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato-Ragionerie  territoriali
          competenti, all'Ufficio del bilancio per  il  riscontro  di
          regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri,  nonche',  per  conoscenza,  al
          Dipartimento  della  protezione  civile,  alle   competenti
          Commissioni parlamentari e  al  Ministero  dell'interno.  I
          rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito  internet  del
          Dipartimento  della  protezione   civile.   Le   ragionerie
          territoriali inoltrano i rendiconti,  anche  con  modalita'
          telematiche e  senza  la  documentazione  a  corredo,  alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  all'ISTAT  e  alla
          competente sezione regionale della  Corte  dei  conti.  Per
          l'omissione o il ritardo nella rendicontazione  si  applica
          l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
          fine di garantire la trasparenza dei  flussi  finanziari  e
          della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
          girofondi tra le contabilita' speciali. Il  presente  comma
          si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater . 
              5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
          emergenza, i soggetti interessati da eventi  eccezionali  e
          imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
          compresi quelli relativi alle abitazioni  e  agli  immobili
          sedi  di  attivita'  produttive,   possono   fruire   della
          sospensione o del differimento, per un periodo fino  a  sei
          mesi, dei termini per gli adempimenti e  i  versamenti  dei
          tributi e dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali.  La  sospensione
          ovvero il differimento dei termini per  gli  adempimenti  e
          per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
          legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto
          attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali.  Il  diritto  e'  riconosciuto,
          esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. La  sospensione
          non  si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e   ai
          versamenti da porre in  essere  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, salvi i  casi  nei  quali  i  danni  impediscono
          l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In  ogni  caso
          le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
          al presente comma scaduti nel periodo di  sospensione  sono
          effettuati entro il mese successivo alla data  di  scadenza
          della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
          dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
          di pari importo. 
              5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato  di
          emergenza, la Regione puo' elevare la  misura  dell'imposta
          regionale di cui all'articolo  17,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo  di
          cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla  misura
          massima consentita. 
              5-quinquies.  Agli  oneri  connessi   agli   interventi
          conseguenti   agli   eventi   di   cui   all'articolo    2,
          relativamente ai quali il Consiglio dei  Ministri  delibera
          la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede  con
          l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  le   emergenze
          nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della  Protezione  civile.  Per  il
          finanziamento delle prime esigenze del  suddetto  Fondo  e'
          autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno  2013.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione delle risorse del Fondo nazionale  di  protezione
          civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge  3
          maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
          C della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  A  decorrere
          dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo  per  le
          emergenze nazionali e' determinata  annualmente,  ai  sensi
          dell'articolo  11,  comma  3,  lett.  d),  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196.  Sul  conto   finanziario   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  termine  di
          ciascun anno,  dovranno  essere  evidenziati,  in  apposito
          allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
          per le emergenze  nazionali».  Qualora  sia  utilizzato  il
          fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
          deliberazione  del   Consiglio   dei   Ministri,   mediante
          riduzione  delle  voci  di  spesa   rimodulabili   indicate
          nell'elenco allegato alla presente legge. Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  sono  individuati
          l'ammontare complessivo  delle  riduzioni  delle  dotazioni
          finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e  le
          conseguenti  modifiche  degli  obiettivi   del   patto   di
          stabilita' interno, tali da  garantire  la  neutralita'  in
          termini   di   indebitamento    netto    delle    pubbliche
          amministrazioni. Anche  in  combinazione  con  la  predetta
          riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
          28 della legge  n.  196  del  2009  e'  corrispondentemente
          reintegrato, in tutto o in parte, con le  maggiori  entrate
          derivanti  dall'aumento,  deliberato  dal   Consiglio   dei
          Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina  e  sulla
          benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
          gasolio usato come carburante di  cui  all'allegato  I  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
          dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi  al
          litro, e' stabilita, sulla  base  della  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri,  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane in  misura  tale  da  determinare
          maggiori    entrate    corrispondenti,     tenuto     conto
          dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro  di  cui
          al secondo  periodo  all'importo  prelevato  dal  fondo  di
          riserva. Per  la  copertura  degli  oneri  derivanti  dalle
          disposizioni di cui  al  successivo  periodo,  nonche'  dal
          differimento dei  termini  per  i  versamenti  tributari  e
          contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
          mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e  aumenti
          dell'aliquota di accisa di  cui  al  del  terzo,  quarto  e
          quinto periodo. In presenza di  gravi  difficolta'  per  il
          tessuto  economico  e  sociale   derivanti   dagli   eventi
          calamitosi che  hanno  colpito  i  soggetti  residenti  nei
          comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui  relativi
          agli immobili distrutti o  inagibili,  anche  parzialmente,
          ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale  ed
          economica  svolta   nei   medesimi   edifici   o   comunque
          compromessa dagli eventi calamitosi puo'  essere  concessa,
          su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo  di
          tempo  circoscritto,  senza   oneri   aggiuntivi   per   il
          mutuatario. Con ordinanze del Capo del  Dipartimento  della
          protezione   civile,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, le risorse di cui  al  primo
          periodo sono destinate, per gli  interventi  di  rispettiva
          competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
          amministrazioni interessate. Lo schema del decreto  di  cui
          al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, e successive modificazioni, e' trasmesso  alle  Camere
          per l'espressione, entro venti  giorni,  del  parere  delle
          Commissioni  competenti  per   i   profili   di   carattere
          finanziario.   Decorso   inutilmente   il    termine    per
          l'espressione del parere, il decreto puo'  essere  comunque
          adottato. 
              5-sexies.  Il  Fondo  di  cui   all'articolo   28   del
          decreto-legge 18 novembre 1966,  n.  976,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142,  puo'
          intervenire anche  nei  territori  per  i  quali  e'  stato
          deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma  1  del
          presente articolo. A tal fine sono  conferite  al  predetto
          Fondo  le  disponibilita'  rivenienti  dal  Fondo  di   cui
          all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con  uno
          o piu' decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria, sono individuate le  aree  di
          intervento, stabilite le condizioni e le modalita'  per  la
          concessione  delle  garanzie,  nonche'  le  misure  per  il
          contenimento  dei  termini  per  la  determinazione   della
          perdita finale e dei tassi di  interesse  da  applicare  ai
          procedimenti in corso. 
              5-septies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2015,   il
          pagamento degli oneri  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei
          prestiti obbligazionari, attivati sulla base di  specifiche
          disposizioni normative a seguito di calamita' naturali,  e'
          effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, che  provvede,  con  la  medesima  decorrenza,  al
          pagamento  del  residuo  debito  mediante  utilizzo   delle
          risorse iscritte, a legislazione  vigente,  nei  pertinenti
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze nonche'  di  quelle
          versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  del
          presente comma. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione, si  provvede
          all'individuazione dei mutui e dei prestiti  obbligazionari
          di cui al primo periodo. Le  risorse  finanziarie  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e destinate, nell'esercizio finanziario  2014,  al
          pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al  netto
          di  quelle  effettivamente  necessarie  per   le   predette
          finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze  nazionali
          di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
          per  le  emergenze  nazionali   affluiscono   altresi'   le
          disponibilita' per  le  medesime  finalita'  non  impegnate
          nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti  dal
          disimpegno di residui passivi, ancorche'  perenti,  per  la
          parte  non  piu'  collegata   a   obbligazioni   giuridiche
          vincolanti, relative a impegni  di  spesa  assunti  per  il
          pagamento di mutui e di prestiti  obbligazionari,  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, al netto della quota da versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate  di
          mutuo attivate con ritardo rispetto alla  decorrenza  della
          relativa autorizzazione legislativa di spesa,  da  indicare
          nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al secondo periodo  del  presente  comma.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente  articolo
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,  nonche'   trasmesse   ai   sindaci   interessati
          affinche' vengano pubblicate  ai  sensi  dell'articolo  47,
          comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
              6-bis. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze adottate  in  tutte  le
          situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma  1  e
          avverso  i   consequenziali   provvedimenti   commissariali
          nonche' avverso gli atti, i provvedimenti  e  le  ordinanze
          emananti ai sensi dei commi  2  e  4  e'  disciplinata  dal
          codice del processo amministrativo.". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  3-bis  del
          decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7
          agosto 2012 n. 135 (Disposizioni urgenti per  la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario): 
              "Art. 3-bis.(Credito di imposta e finanziamenti bancari
          agevolati per la ricostruzione) - 1. I  contributi  di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettere  a),  b)  ed  f),  del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi
          di riparazione, ripristino o ricostruzione di  immobili  di
          edilizia  abitativa  e  ad  uso  produttivo,   nonche'   al
          risarcimento dei danni subiti dai beni  mobili  strumentali
          all'attivita'   ed   alla   ricostituzione   delle   scorte
          danneggiate  e  alla  delocalizzazione   temporanea   delle
          attivita' danneggiate dal sisma al fine  di  garantirne  la
          continuita' produttiva, nei limiti stabiliti dai Presidenti
          delle regioni Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  con  i
          provvedimenti di cui  al  comma  5,  sono  alternativamente
          concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con
          le modalita' del finanziamento agevolato.  A  tal  fine,  i
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
          territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n.
          74  del  2012possono   contrarre   finanziamenti,   secondo
          contratti  tipo  definiti  con  apposita  convenzione   con
          l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla  garanzia
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
          secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti  agevolati
          assistiti da garanzia dello Stato ai  soggetti  danneggiati
          dagli eventi sismici, nel limite massimo di  6.000  milioni
          di euro. Con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' concessa la  garanzia  dello  Stato  di  cui  al
          presente articolo e sono definiti i criteri e le  modalita'
          di operativita'  della  stessa,  nonche'  le  modalita'  di
          monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo  massimo  di
          cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato  di  cui
          al presente comma e' elencata nell'allegato allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
          cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              2.  In  caso  di  accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi del presente  articolo,  in
          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore   dell'Agenzia   delle   entrate    nel    limite
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il  credito
          di imposta e' revocato, in tutto o in  parte,  nell'ipotesi
          di  risoluzione  totale  o  parziale   del   contratto   di
          finanziamento agevolato. 
              3. Il soggetto che  eroga  il  finanziamento  agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo delle singole rate. 
              4.  I  finanziamenti  agevolati,  di   durata   massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi   ammessi   a   contributo.   I   contratti   di
          finanziamento  prevedono  specifiche  clausole   risolutive
          espresse, anche parziali, per i casi di mancato  o  ridotto
          impiego  del  finanziamento,  ovvero  di   utilizzo   anche
          parziale del finanziamento per finalita' diverse da  quelle
          indicate  nel  presente  articolo.  In  tutti  i  casi   di
          risoluzione del contratto  di  finanziamento,  il  soggetto
          finanziatore chiede al  beneficiario  la  restituzione  del
          capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto.  In
          mancanza  di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
          soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
          per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
          del  debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo  restando  il
          recupero da parte del  soggetto  finanziatore  delle  somme
          erogate  e  dei  relativi  interessi  nonche'  delle  spese
          strettamente necessarie alla  gestione  dei  finanziamenti,
          non rimborsati spontaneamente  dal  beneficiario,  mediante
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Le  somme  riscosse  a
          mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di  entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate  al  fondo
          per la ricostruzione. 
              5. Con apposito protocollo di intesa  tra  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle  regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i  criteri
          e le modalita' attuativi del presente  articolo,  anche  al
          fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
          monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse.  I  Presidenti
          delle   regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e    Veneto
          definiscono, con propri  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, in  coerenza  con  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2,  del
          medesimo decreto-legge e  con  il  suddetto  protocollo  di
          intesa, tutte  le  conseguenti  disposizioni  attuative  di
          competenza, anche al fine di  assicurare  il  rispetto  del
          limite di 6.000 milioni  di  euro  di  cui  al  comma  1  e
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. 
              6. Al fine dell'attuazione del  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013. 
              7. All'articolo 9 del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, il comma  3-quater  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «3-quater.   Sono   fatte   salve   le   certificazioni
          rilasciate  ai  sensi  dell'articolo  141,  comma  2,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  secondo  le  modalita'
          stabilite con il decreto di attuazione di cui  all'articolo
          13,  comma  2,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
          esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui  al
          primo periodo del comma  3-bis  nonche'  l'ammissione  alla
          garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
          100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
          decreto di cui all'articolo 8, comma  5,  lettera  b),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214». 
              8. Per le strette finalita'  connesse  alla  situazione
          emergenziale prodottasi a seguito del sisma  del  20  e  29
          maggio  2012,  per  le  annualita'  dal  2012  al  2014  e'
          autorizzata   l'assunzione   con   contratti   di    lavoro
          flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
          parte dei comuni colpiti dal  sisma  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  da  parte  della  struttura
          commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
          ai  sensi  del  comma  5   dell'articolo   1   del   citato
          decreto-legge n. 74 del  2012,  e  delle  prefetture  delle
          province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio  Emilia,  nel
          rispetto dei limiti di spesa annui di cui al  comma  9  del
          presente articolo. Ciascun contratto di lavoro  flessibile,
          fermi restando i limiti e la scadenza sopra  fissati,  puo'
          essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
          assunzioni  destinate  agli  enti  locali,  non  operano  i
          vincoli assunzionali di cui ai commi 557e 562 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui  al  comma
          28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Le assunzioni di cui  al  precedente  periodo  sono
          effettuate dalle unioni di comuni, o, ove  non  costituite,
          dai comuni, con facolta' di  attingere  dalle  graduatorie,
          anche per le assunzioni a  tempo  indeterminato,  approvate
          dai comuni costituenti le unioni medesime  e  vigenti  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto,  garantendo  in  ogni  caso  il  rispetto
          dell'ordine di collocazione dei  candidati  nelle  medesime
          graduatorie. L'assegnazione delle risorse  finanziarie  per
          le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in  base
          al riparto di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri  4  luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unita'
          di personale assunte con contratti  flessibili  e'  attuato
          nel rispetto delle seguenti  percentuali:  l'80  per  cento
          alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il
          16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per  cento
          alle  prefetture.  Il  riparto  fra  i  comuni  interessati
          nonche', per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni  e  la
          struttura  commissariale,  avviene  previa  intesa  tra  le
          unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in
          unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni
          o fra di loro  ai  fini  dell'applicazione  della  presente
          disposizione. 
              8-bis.  I  comuni  individuati   nell'allegato   1   al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  e  le
          unioni  di  comuni  cui  gli  stessi  aderiscono,  per   le
          annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
          risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento  della
          spesa di personale, calcolata secondo i  criteri  applicati
          per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
          nel determinare lo stanziamento integrativo devono in  ogni
          caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
          delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo  76  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
          destinati a finanziare la remunerazione delle  attivita'  e
          delle prestazioni rese  dal  personale  in  relazione  alla
          gestione dello stato di emergenza conseguente  agli  eventi
          sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria. 
              9.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8  si  provvede
          mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo  2  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per  l'anno
          2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013  ed  euro  20.000.000
          per l'anno 2014.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83 convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 7 agosto 2012 n. 134 (Misure urgenti per la  crescita
          del Paese), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. (Ulteriori misure per la ricostruzione  e  la
          ripresa  economica  nei  territori  colpiti  dagli   eventi
          sismici del maggio 2012) - 1. I Commissari delegati di  cui
          all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
          74, provvedono, nei territori dei comuni delle province  di
          Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e  Rovigo,
          interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29  maggio
          2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012di differimento
          dei termini per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 130  del  6  giugno  2012,  nonche'  di  quelli
          ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi
          dell'articolo 9, comma 2, della legge 27  luglio  2000,  n.
          212, in termini  di  somma  urgenza  alla  progettazione  e
          realizzazione di moduli temporanei  abitativi  -  destinati
          all'alloggiamento  provvisorio   delle   persone   la   cui
          abitazione e' stata distrutta o  dichiarata  inagibile  con
          esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», ai  sensi
          del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
          maggio 2011- ovvero destinati ad  attivita'  scolastica  ed
          uffici  pubblici,   nonche'   delle   connesse   opere   di
          urbanizzazione e servizi, per consentire la piu'  sollecita
          sistemazione  delle  persone  fisiche   ivi   residenti   o
          stabilmente dimoranti, ove  non  abbiano  avuto  assicurata
          altra sistemazione nell'ambito degli stessi  comuni  o  dei
          comuni limitrofi. 
              2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i  sindaci
          dei comuni  interessati,  alla  localizzazione  delle  aree
          destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma  1,
          anche  in  deroga  alle  vigenti  previsioni  urbanistiche,
          utilizzando   prioritariamente   le   aree   di    ricovero
          individuate nei piani di emergenza, se  esistenti.  Non  si
          applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n.
          241.   Il   provvedimento   di   localizzazione    comporta
          dichiarazione di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed
          urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto
          di occupazione d'urgenza delle aree individuate. 
              3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al  comma
          2,  se  derogatoria  dei  vigenti  strumenti   urbanistici,
          costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della
          imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le
          aree destinate alla  realizzazione  dei  moduli  temporanei
          dovranno essere soggette alla destinazione d'uso di area di
          ricovero.  In  deroga  alla   normativa   vigente   ed   in
          sostituzione delle notificazioni  ai  proprietari  ed  ogni
          altro avente diritto o  interessato  da  essa  previste,  i
          Commissari   delegati   danno   notizia   della    avvenuta
          localizzazione    e    conseguente    variante     mediante
          pubblicazione del provvedimento all'albo del  comune  e  su
          due giornali, di cui uno a diffusione nazionale  ed  uno  a
          diffusione  regionale.  L'efficacia  del  provvedimento  di
          localizzazione  decorre  dal  momento  della  pubblicazione
          all'albo comunale. Non si applica  l'articolo  11del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327. 
              4. Per le occupazioni  d'urgenza  e  per  le  eventuali
          espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui
          al comma 1, i Commissari delegati provvedono,  prescindendo
          da ogni altro adempimento, alla redazione  dello  stato  di
          consistenza e del verbale di  immissione  in  possesso  dei
          suoli. Il verbale di  immissione  in  possesso  costituisce
          provvedimento  di  provvisoria  occupazione  a  favore  dei
          Commissari delegati o di espropriazione,  se  espressamente
          indicato, a favore della Regione o di altro ente  pubblico,
          anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso.
          L'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione
          e' determinata dai Commissari delegati  entro  dodici  mesi
          dalla data di immissione in possesso,  tenuto  conto  delle
          destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio
          2012. 
              5. Avverso il provvedimento  di  localizzazione  ed  il
          verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente
          ricorso giurisdizionale o  ricorso  straordinario  al  Capo
          dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative
          previste dalla normativa vigente. 
              6. L'utilizzazione di un bene immobile in  assenza  del
          provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione
          in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, puo'
          essere disposta dai Commissari delegati, in  via  di  somma
          urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando
          la contingibilita' ed urgenza della  utilizzazione.  L'atto
          di acquisizione di cui all'articolo 42-bis,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, e' adottato, ove ritenuto necessario,  con  successiva
          ordinanza, dai Commissari delegati a favore del  patrimonio
          indisponibile della Regione o di altro ente pubblico  anche
          locale. 
              7. L'affidamento degli interventi puo' essere  disposto
          anche con le modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del
          codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, compatibilmente con il quadro emergenziale  e  con  la
          collaborazione,  anche  in  ambito  locale,  degli   ordini
          professionali e delle associazioni di categoria di settore.
          In deroga  all'articolo  118  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163,  e'  consentito  il  subappalto  delle
          lavorazioni della categoria prevalente  fino  al  cinquanta
          per cento. 
              8. Alla realizzazione dei moduli  temporanei  destinati
          ad  uffici  pubblici   ovvero   all'attivita'   scolastica,
          provvedono i presidenti delle regioni di  cui  all'articolo
          1,  comma  2  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          potendosi  anche  avvalere  del  competente  provveditorato
          interregionale per le  opere  pubbliche  e  dei  competenti
          uffici  scolastici  provinciali,  che  operano  nell'ambito
          delle proprie attivita' istituzionali, con le risorse umane
          e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              9.  I  Commissari   delegati   possono   procedere   al
          reperimento di alloggi  per  le  persone  sgomberate  anche
          individuando  immobili  non   utilizzati   per   il   tempo
          necessario al rientro delle  popolazioni  nelle  abitazioni
          riparate  o  ricostruite,  assicurando  l'applicazione   di
          criteri uniformi per la  determinazione  del  corrispettivo
          d'uso. 
              10. Secondo criteri indicati  dai  Commissari  delegati
          con proprie ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di  cui
          al comma 1 e al comma  8  e'  effettuata  dal  sindaco  del
          comune  interessato,  il  quale  definisce   le   modalita'
          dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte
          dei beneficiari. 
              11. I comuni per i quali e' stato adottato  il  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012di
          differimento dei termini per l'adempimento  degli  obblighi
          tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno  2012,  nonche'  di
          quelli ulteriori indicati nei successivi  decreti  adottati
          ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della  legge  27  luglio
          2000, n. 212,  predispongono,  d'intesa  con  i  Commissari
          delegati,   sentito   il   presidente    della    provincia
          territorialmente competente, e  d'intesa  con  quest'ultimo
          nelle materie di sua competenza,  la  ripianificazione  del
          territorio  comunale  definendo  le  linee   di   indirizzo
          strategico per assicurarne la ripresa  socio-economica,  la
          riqualificazione  dell'abitato  e  garantendo   un'armonica
          ricostituzione del tessuto urbano abitativo  e  produttivo,
          tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati
          ai sensi del comma 1. 
              12. Agli oneri derivanti  dai  commi  da  1  a  11  del
          presente articolo, si fa fronte, nei limiti  delle  risorse
          del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
          6 giugno 2012, n. 74. 
              13.  Per  consentire  l'espletamento   da   parte   dei
          lavoratori delle attivita' in condizioni di  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro, il 35 per cento delle  risorse  destinate
          nell'esercizio  2012  dall'INAIL   al   finanziamento   dei
          progetti di investimento e formazione in materia di  salute
          e sicurezza  del  lavoro  -  bando  ISI  2012  -  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
          2008, n. 81, e successive modificazioni,  viene  trasferito
          alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma  6,
          del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  per  finanziare
          interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la  loro
          ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a
          seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la
          Lombardia e il  Veneto.  La  ripartizione  fra  le  regioni
          interessate delle  somme  di  cui  al  precedente  periodo,
          nonche' i  criteri  generali  per  il  loro  utilizzo  sono
          definite,  su  proposta  dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
          finanze  e  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.   Si
          applicano, in quanto  compatibili,  le  previsioni  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012. 
              14. Sulla base di apposita  convenzione  da  stipularsi
          con i Commissari delegati di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del  comma
          4 dello stesso articolo 1 del citato  decreto-legge  n.  74
          del  2012,  Fintecna  o  societa'  da  questa   interamente
          controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia
          e Veneto il supporto necessario unicamente per le attivita'
          tecnico-ingegneristiche  dirette  a  fronteggiare  con   la
          massima tempestivita' le esigenze delle popolazioni colpite
          dal sisma del 20 e 29 maggio  2012,  individuate  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 74 del  2012.
          Ai relativi  oneri,  nel  limite  di  euro  2  milioni  per
          ciascuno degli anni 2012, 2013 e  2014  da  trasferirsi  ai
          Commissari delegati per il pagamento di  quanto  dovuto  in
          relazione alla predetta convenzione, si provvede nei limiti
          delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 
              14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano
          anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite
          di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015  e  2016,
          si  provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  nelle
          contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma  6,  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  1º  agosto  2012,  n.  122,  e
          successive modificazioni. 
              15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno
          2012, n. 74, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «A
          tal fine, i Presidenti  delle  regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  di  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito  della   ripartizione   del   Fondo,   di   cui
          all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali
          che   restano   a   carico   delle    amministrazioni    di
          appartenenza.». 
              15-bis. All'articolo 4, comma 1,  del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la
          seguente: 
              «b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione
          di un piano di interventi urgenti per il  ripristino  degli
          edifici ad  uso  pubblico,  ivi  compresi  archivi,  musei,
          biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli  immobili
          di cui alla  lettera  a).  I  Presidenti  delle  regioni  -
          Commissari delegati, per la realizzazione degli  interventi
          di  cui   alla   presente   lettera,   stipulano   apposite
          convenzioni con  i  soggetti  proprietari,  titolari  degli
          edifici  ad  uso  pubblico,  per   assicurare   la   celere
          esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture
          ovvero  di  riparazione,  anche  praticando  interventi  di
          miglioramento  sismico,   onde   conseguire   la   regolare
          fruibilita' pubblica degli edifici medesimi». 
              15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con  le
          ulteriori amministrazioni interessate, i  Presidenti  delle
          regioni possono, inoltre,  avvalersi,  nel  rispetto  della
          normativa  vigente  e  nei  limiti  delle  risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo  nominati,
          cui affidare specifici settori di intervento sulla base  di
          specifiche   direttive    e    indicazioni    appositamente
          impartite.". 
              La  legge  13  agosto  2010,   n.   136   reca   "Piano
          straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in
          materia di normativa antimafia". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2   del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, dalla legge
          10 agosto 2012, n. 122 (Interventi urgenti in favore  delle
          popolazioni  colpite  dagli  eventi   sismici   che   hanno
          interessato  il  territorio  delle  province  di   Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012): 
              "Art.  2.(Fondo  per  la   ricostruzione   delle   aree
          terremotate) - 1. Nello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  a  decorrere
          dall'anno 2012, il Fondo per la  ricostruzione  delle  aree
          colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'
          previste dal presente decreto. 
              2. Su proposta dei  Presidenti  delle  Regioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
          del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal  presente
          decreto, nonche' sono determinati criteri  generali  idonei
          ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
          dei soggetti danneggiati, nei  limiti  delle  risorse  allo
          scopo finalizzate. La proposta  di  riparto  e'  basata  su
          criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e  la
          quantita' dei  danni  subiti  e  asseverati  delle  singole
          Regioni. 
              3. Al predetto Fondo affluiscono,  nel  limite  di  500
          milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
          31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
          sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
          sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504. La  misura  dell'aumento,  pari  a  2
          centesimi al  litro,  e'  disposta  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane.  L'articolo  1,  comma
          154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          e' abrogato. 
              4. Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto sono stabilite le modalita' di  individuazione  del
          maggior gettito di competenza delle autonomie  speciali  da
          riservare all'Erario per le finalita' di cui  al  comma  3,
          attraverso separata contabilizzazione. 
              5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: 
              a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
          solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE)
          n. 2012/2002  del  Consiglio  dell'11  novembre  2002,  nei
          limiti delle finalita' per esse stabilite; 
              b) con quota parte delle risorse  di  cui  all'articolo
          16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
              6. Ai presidenti delle Regioni di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  sono  intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale su cui  sono  assegnate,
          con il decreto di cui al comma 2,  le  risorse  provenienti
          dal fondo di cui al  comma  1  destinate  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8,  commi
          3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
          2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
          predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
          utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
          all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
          5-bis del medesimo articolo 1,  per  conto  dei  Presidenti
          delle Regioni in  qualita'  di  commissari  delegati,  agli
          interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
          del  patto  di  stabilita'  interno   degli   enti   locali
          beneficiari. I presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti  nei
          siti internet delle rispettive regioni.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 6 ,7 e  8
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102  (Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera  i),  della  L.  7  marzo
          2003, n. 38): 
              "Art.  5.   (Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita' produttiva) - 1. Possono  beneficiare  degli
          interventi del presente articolo, le  imprese  agricole  di
          cui all'articolo 2135 del codice civile,  ivi  comprese  le
          cooperative  che   svolgono   l'attivita'   di   produzione
          agricola,   iscritte   nel   registro   delle   imprese   o
          nell'anagrafe delle imprese agricole  istituita  presso  le
          Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai  sensi
          dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori  al  30
          per cento della produzione lorda  vendibile.  Nel  caso  di
          danni alle produzioni vegetali, sono  escluse  dal  calcolo
          dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
          produzioni zootecniche. 
              2.  Al  fine  di  favorire  la  ripresa   economica   e
          produttiva delle imprese agricole di cui al  comma  1,  nei
          limiti  dell'entita'  del  danno,  accertato  nei   termini
          previsti dagli orientamenti e  regolamenti  comunitari  per
          gli aiuti di Stato nel  settore  agricolo,  possono  essere
          concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata,  a
          scelta  delle  regioni,  tenuto  conto  delle  esigenze   e
          dell'efficacia  dell'intervento,  nonche'   delle   risorse
          finanziarie disponibili: 
              a) contributi in conto capitale fino all'80  per  cento
          del danno  accertato  sulla  base  della  produzione  lorda
          vendibile  media  ordinaria,  da   calcolare   secondo   le
          modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e  dai
          regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.  Nelle
          zone svantaggiate di cui all'articolo  17  del  regolamento
          (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del  17  maggio  1999,  il
          contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento ; 
              b)  prestiti  ad  ammortamento  quinquennale   per   le
          esigenze di esercizio dell'anno in  cui  si  e'  verificato
          l'evento dannoso e per l'anno  successivo,  da  erogare  al
          seguente tasso agevolato: 
              1) 20  per  cento  del  tasso  di  riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti   nelle   zone   svantaggiate   di   cui
          all'articolo 17  del  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del
          Consiglio, del 17 maggio 1999; 
              2) 35  per  cento  del  tasso  di  riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti  in  altre  zone;   nell'ammontare   del
          prestito sono comprese le rate delle operazioni di  credito
          in scadenza nei  12  mesi  successivi  all'evento  inerenti
          all'impresa agricola; 
              c) proroga delle operazioni di credito agrario, di  cui
          all'articolo 7; 
              d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. 
              3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
          alle scorte possono essere concessi a titolo di  indennizzo
          contributi in conto capitale  fino  all'80  per  cento  dei
          costi effettivi  elevabile  al  90  per  cento  nelle  zone
          svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.
          1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. 
              4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
          articolo  i  danni  alle  produzioni  ed   alle   strutture
          ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo  della
          percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da
          eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda,  nel  corso
          dell'annata  agraria,  che  non  siano  stati  oggetto   di
          precedenti benefici. La produzione lorda vendibile  per  il
          calcolo dell'incidenza di  danno  non  e'  comprensiva  dei
          contributi o delle altre integrazioni concessi  dall'Unione
          europea . 
              5. Le domande di intervento debbono  essere  presentate
          alle  autorita'  regionali  competenti  entro  il   termine
          perentorio  di  quarantacinque   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione del decreto di  declaratoria  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana  e  di  individuazione
          delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. 
              6.  Compatibilmente  con  le  esigenze  primarie  delle
          imprese agricole, di  cui  al  presente  articolo,  possono
          essere  adottate   misure   volte   al   ripristino   delle
          infrastrutture connesse  all'attivita'  agricola,  tra  cui
          quelle irrigue e di  bonifica,  con  onere  della  spesa  a
          totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale. 
              Art. 6. (Procedure di  trasferimento  alle  regioni  di
          disponibilita' del FSN)  -  1.  Al  fine  di  attivare  gli
          interventi di cui all'articolo 5,  le  regioni  competenti,
          attuata  la  procedura  di  delimitazione  del   territorio
          colpito  e   di   accertamento   dei   danni   conseguenti,
          deliberano, entro il termine perentorio di sessanta  giorni
          dalla  cessazione  dell'evento  dannoso,  la  proposta   di
          declaratoria  della  eccezionalita'   dell'evento   stesso,
          nonche', tenendo  conto  della  natura  dell'evento  e  dei
          danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere  fra
          quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta  di
          spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in
          presenza di eccezionali e  motivate  difficolta'  accertate
          dalla giunta regionale. 
              2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali, previo accertamento degli effetti  degli  eventi
          calamitosi, dichiara entro trenta  giorni  dalla  richiesta
          delle regioni interessate,  l'esistenza  del  carattere  di
          eccezionalita' delle  calamita'  naturali,  individuando  i
          territori danneggiati e le  provvidenze  sulla  base  della
          richiesta . 
              3. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di  spesa,
          dispone trimestralmente, con proprio decreto, il  piano  di
          riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da  trasferire
          alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali
          delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. 
              Art.  7.(Disposizioni  relative  alle   operazioni   di
          credito agrario)  -  1.  Nelle  zone  delimitate  ai  sensi
          dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione  degli
          interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b),  per
          una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con  i  privilegi
          previsti dalla legislazione in materia, le  scadenze  delle
          rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e  di
          miglioramento  e  di  credito  ordinario  effettuate  dalle
          imprese agricole di cui all'articolo 5, comma  1.  Le  rate
          prorogate sono assistite dal concorso nel  pagamento  degli
          interessi. 
              2. Gli istituti ed  enti  abilitati  all'esercizio  del
          credito agrario sono autorizzati ad  anticipare,  anche  in
          assenza di preventivo nulla osta,  le  provvidenze  di  cui
          all'articolo  5,  a  richiesta  degli  interessati,  previa
          presentazione  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
          notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi
          richiesti,  applicando  il  tasso  di   riferimento   delle
          operazioni di credito  agrario.  La  eventuale  concessione
          dell'agevolazione  del   concorso   nel   pagamento   degli
          interessi su detti prestiti e mutui da parte delle  regioni
          puo' intervenire entro il termine di  un  anno  dalla  data
          della  delibera  di  concessione  del  prestito  o   mutuo.
          L'agevolazione  deve  riferirsi   all'intera   durata   del
          finanziamento  e  avviene  per  il  tramite   dell'istituto
          concedente in forma attualizzata. 
              3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione
          entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma
          1 si applica il tasso di riferimento  delle  operazioni  di
          credito agrario. 
              Art. 8. (Disposizioni previdenziali) - 1. Alle  imprese
          agricole in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  5,
          comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, e'
          concesso, a domanda, l'esonero parziale del  pagamento  dei
          contributi previdenziali e assistenziali  propri  e  per  i
          lavoratori  dipendenti,  in  scadenza   nei   dodici   mesi
          successivi alla data in cui si e' verificato  l'evento.  Il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   e'
          autorizzato  a  determinare,  con   proprio   decreto,   la
          percentuale dell'esonero fino ad  un  massimo  del  50  per
          cento. 
              2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento
          nel secondo anno e per  gli  anni  successivi,  qualora  le
          condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a
          carico  della  stessa  azienda  per   due   o   piu'   anni
          consecutivi. 
              3.  L'esonero  e'  accordato  dall'ente  impositore  su
          presentazione  di  apposita  domanda   degli   interessati,
          corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli  effetti
          della legislazione in materia.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,  convertito
          con modificazioni dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  26
          (Disposizioni urgenti per  la  cessazione  dello  stato  di
          emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
          l'avvio della fase post emergenziale nel  territorio  della
          regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione
          civile): 
              "Art. 17. (Interventi urgenti nelle situazioni  a  piu'
          elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la
          sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
          culturale) - 1. In considerazione delle particolari ragioni
          di urgenza connesse alla necessita'  di  intervenire  nelle
          situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e  al  fine
          di salvaguardare la sicurezza  delle  infrastrutture  e  il
          patrimonio  ambientale  e  culturale,  in  sede  di   prima
          applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere  le
          situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e  comunque
          non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentiti   il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   il
          Dipartimento della  protezione  civile  per  i  profili  di
          competenza, ed i presidenti delle regioni o delle  province
          autonome interessate, possono  essere  nominati  commissari
          straordinari  delegati,  ai  sensi  dell'articolo  20   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni, con riferimento  agli  interventi
          da  effettuare  nelle  aree  settentrionale,   centrale   e
          meridionale del territorio nazionale, come  individuate  ai
          sensi del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          protezione  civile,  le   regioni   o   province   autonome
          interessate, si pronunciano  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta, decorsi  i  quali  il  decreto  di  nomina  puo'
          comunque  essere  adottato.  I   commissari   attuano   gli
          interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
          di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
          pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano  gli
          atti e i provvedimenti  e  curano  tutte  le  attivita'  di
          competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie  alla
          realizzazione  degli   interventi,   nel   rispetto   delle
          disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario,  dei
          poteri di sostituzione e di deroga di cui al citatoarticolo
          20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e  le
          disposizioni dei provvedimenti gia' emanati  in  attuazione
          del presente articolo per garantire l'efficace espletamento
          dell'incarico dei  commissari.  Si  applicano  il  medesimo
          articolo  20,  comma  9,  primo  e  secondo  periodo,   del
          decreto-legge n. 185 del  2008.  Il  commissario,  se  alle
          dipendenze di un'amministrazione  pubblica  statale,  dalla
          data della nomina e per tutto  il  periodo  di  svolgimento
          dell'incarico e'  collocato  fuori  ruolo  ai  sensi  della
          normativa vigente e mantiene il  trattamento  economico  in
          godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica
          dell'amministrazione    di    appartenenza    viene    reso
          indisponibile per tutta la durata  del  collocamento  fuori
          ruolo.  Possono  essere   nominati   commissari   anche   i
          presidenti  o  gli  assessori  all'ambiente  delle  regioni
          interessate; in tal caso  non  si  applica  l'articolo  20,
          comma 9,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2. I soggetti di cui i commissari possono avvalersi  per
          le attivita' di  progettazione  degli  interventi,  per  le
          procedure di affidamento dei lavori, per  le  attivita'  di
          direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni  altra
          attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla
          progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori,
          ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti
          di nomina di cui al primo periodo del  presente  comma;  al
          personale degli enti di cui i Commissari si  avvalgono  non
          sono  dovuti  compensi,  salvo  il  rimborso  delle  spese.
          Ciascun commissario presenta al Parlamento,  annualmente  e
          al  termine  dell'incarico,  una  relazione  sulla  propria
          attivita'. 
              2. L'attivita' di  coordinamento  delle  fasi  relative
          alla programmazione e alla realizzazione  degli  interventi
          di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte  salve
          le competenze attribuite dalla legge  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  della  protezione
          civile, sono curate dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, che vi  provvede  sentiti
          il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il
          Dipartimento della  protezione  civile  per  i  profili  di
          competenza, con le proprie strutture  anche  vigilate,  ivi
          incluso  un  ispettorato  generale,  cui  e'  preposto   un
          dirigente  di  livello  dirigenziale  generale  e  con  due
          dirigenti di livello  dirigenziale  generale  del  medesimo
          Ministero, con incarico conferito,  anche  in  soprannumero
          rispetto   all'attuale   dotazione   organica,   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma  10,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Ai  sensi
          dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto  legislativo
          30 giugno 1999, n.  300,  e  successive  modificazioni,  si
          provvede  a   definire   l'articolazione   dell'Ispettorato
          generale,   fermo   restando   il   numero   degli   uffici
          dirigenziali  non  generali   fissato   dal   decreto   del
          Presidente della Repubblica 3 agosto  2009,  n.  140.  Agli
          oneri  derivanti  dal  presente  comma,  valutati  in  euro
          660.000 a decorrere dall'anno 2010,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione, a decorrere  dall'anno  2010,  di
          euro   230.000   dell'autorizzazione   di   spesa    recata
          dall'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 15 febbraio
          2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione  di
          spesa recata dall' articolo 8, comma  11,  della  legge  23
          marzo 2001, n. 93, di euro 100.000  dell'autorizzazione  di
          spesa recata dall' articolo 5,  comma  1,  della  legge  31
          luglio 2002, n. 179, e di euro  10.000  dell'autorizzazione
          di spesa recata dall' articolo 6,  comma  1,  della  citata
          legge n. 179 del 2002. 
              2-bis. Per interventi urgenti concernenti  i  territori
          delle regioni Emilia-Romagna,  Liguria  e  Toscana  colpiti
          dagli eventi meteorici eccezionali  dell'ultima  decade  di
          dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio  2010,
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  18
          del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile,  di
          cui all' articolo 6, comma 1, del  decreto-legge  3  maggio
          1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          luglio 1991, n. 195, e' assegnato,  per  l'anno  2010,  dal
          CIPE a valere sulle risorse di cui all' articolo  2,  comma
          240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100
          milioni di euro, previa riprogrammazione  degli  interventi
          gia' deliberati, ai fini della compatibilita' degli effetti
          sui  saldi  previsti  a  legislazione  vigente.   All'onere
          derivante dall'applicazione del presente comma si  provvede
          a valere sulle risorse di cui all' articolo 2,  comma  240,
          della  legge  23  dicembre   2009,   n.   191,   che   sono
          corrispondentemente ridotte  di  pari  importo  per  l'anno
          2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo
          le risorse disponibili, gia' preordinate, con delibera CIPE
          del 6 novembre 2009, al finanziamento degli  interventi  di
          risanamento ambientale. 
              2-ter. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              2-quater. All' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
          n. 225, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis  e'
          inserito il seguente: 
              «5-ter. In relazione ad una dichiarazione  dello  stato
          di emergenza, i soggetti interessati da eventi  eccezionali
          e   imprevedibili   che   subiscono   danni   riconducibili
          all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli
          immobili sedi di attivita' produttive, possono fruire della
          sospensione o del differimento, per un periodo fino  a  sei
          mesi, dei termini per gli adempimenti e  i  versamenti  dei
          tributi e dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali.  La  sospensione
          ovvero il differimento dei termini per  gli  adempimenti  e
          per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
          legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto
          attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali.  Il  diritto  e'  riconosciuto,
          esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. La  sospensione
          non  si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e   ai
          versamenti da porre in  essere  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, salvi i  casi  nei  quali  i  danni  impediscono
          l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In  ogni  caso
          le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
          al presente comma scaduti nel periodo di  sospensione  sono
          effettuati entro il mese successivo alla data  di  scadenza
          della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
          dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
          di pari importo». 
              (Omissis).". 
              La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per
          l'azione comunitaria in  materia  di  acque  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. del 22 dicembre 2000, n. L 327. 
              La Direttiva 2007/60/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla  valutazione  e
          alla gestione dei rischi di alluvioni e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 6 novembre 2007, n. L 288. 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
          del citato decreto-legge n.74 del 2012 : 
              "Art. 3. (Ricostruzione e riparazione delle  abitazioni
          private e di immobili ad uso non  abitativo;  contributi  a
          favore  delle  imprese;  disposizioni  di   semplificazione
          procedimentale) -  1.  Per  soddisfare  le  esigenze  delle
          popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29  maggio  2012
          nei territori di cui all'articolo  1,  i  Presidenti  delle
          Regioni di cui al comma 2 del medesimo  articolo,  d'intesa
          fra loro, stabiliscono, con propri  provvedimenti  adottati
          in coerenza con i criteri  stabiliti  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          2,  comma  2,   sulla   base   dei   danni   effettivamente
          verificatisi, priorita', modalita' e percentuali  entro  le
          quali possono essere concessi  contributi,  anche  in  modo
          tale da coprire integralmente le spese  occorrenti  per  la
          riparazione,  il  ripristino  o  la   ricostruzione   degli
          immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a
          valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali  di
          cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarita'  regionali.
          I  contributi  sono  concessi,  al   netto   di   eventuali
          risarcimenti assicurativi, con provvedimenti  adottati  dai
          soggetti  di  cui  all'articolo  1,  commi  4   e   5.   In
          particolare, puo' essere disposta: 
              a) la concessione di contributi per la riparazione,  il
          ripristino o la ricostruzione degli  immobili  di  edilizia
          abitativa, ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
          privati e delle infrastrutture,  dotazioni  territoriali  e
          attrezzature  pubbliche,  distrutti   o   danneggiati,   in
          relazione al danno effettivamente subito; 
              b) la  concessione,  previa  presentazione  di  perizia
          giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
          industriali,    agricole,     zootecniche,     commerciali,
          artigianali, turistiche,  professionali,  ivi  comprese  le
          attivita' relative agli enti non commerciali,  ai  soggetti
          pubblici e alle organizzazioni, fondazioni  o  associazioni
          con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
          inclusi  i  servizi  sociali,  socio-sanitari  e  sanitari,
          aventi sede o  unita'  produttive  nei  comuni  interessati
          dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
          e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
          La concessione di  contributi  a  vantaggio  delle  imprese
          casearie  danneggiate  dagli  eventi  sismici  e'  valutata
          dall'autorita' competente entro il  31  dicembre  2014;  il
          principio di certezza e di oggettiva  determinabilita'  del
          contributo  si  considera  rispettato  se   il   contributo
          medesimo e' conosciuto entro il 31 dicembre 2014; 
              b-bis) la concessione, previa presentazione di  perizia
          giurata,  di  contributi  per  il  risarcimento  dei  danni
          economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
          di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
          Consiglio, del 20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione
          delle  indicazioni  geografiche   e   delle   denominazioni
          d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in  strutture
          ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma  1,  del
          presente decreto; 
              c) la  concessione  di  contributi  per  i  danni  alle
          strutture adibite ad attivita' sociali,  socio-sanitarie  e
          socio-educative,   sanitarie,   ricreative,   sportive    e
          religiose; 
              d) la  concessione  di  contributi  per  i  danni  agli
          edifici di interesse storico-artistico; 
              e) la concessione di contributi a soggetti che  abitano
          in locali sgombrati  dalle  competenti  autorita'  per  gli
          oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche'
          delle  risorse  necessarie  all'allestimento   di   alloggi
          temporanei; 
              f)  la  concessione  di  contributi  a   favore   della
          delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
          sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva; 
              f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici
          per garantire lo svolgimento  degli  interventi  sociali  e
          socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per  le
          persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a
          seguito degli eventi sismici; 
              f-ter)  la  concessione  di   contributi   a   soggetti
          pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
          persona, nonche' a soggetti privati, senza fine  di  lucro,
          che  abbiano  dovuto  interrompere  le  proprie   attivita'
          sociali, socio-sanitarie e  socio-educative  a  seguito  di
          danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici; 
              f-quater) la concessione di contributi ai  consorzi  di
          bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
          o la ricostruzione di strutture e impianti. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6   del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito dalla legge
          4 dicembre  2008,  n.  189  (Disposizioni  urgenti  per  il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali): 
              "Art. 6.  (Disposizioni  finanziarie  e  finali)  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 13  dell'articolo
          11 del decreto-legge 10  ottobre  2012  n.  174  convertito
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti  in
          materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
          nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore   delle   zone
          terremotate nel maggio 2012): 
              "Art. 11.(Ulteriori disposizioni  per  il  favorire  il
          superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012)  -
          (1-12 Omissis). 
              13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in  145
          milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per
          l'anno 2014, si provvede a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di  spesa  previste
          dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del  tesoro
          provvede al  monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  primo
          periodo. Nel caso di scostamenti rispetto  alle  previsioni
          di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei  tassi  di
          interesse, alla copertura  finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di  monitoraggio  si  provvede  a
          valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 128 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014): 
              "128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta
          dell'INAIL,  tenendo  conto  dell'andamento  infortunistico
          aziendale,   e'   stabilita   la   riduzione    percentuale
          dell'importo   dei   premi   e   contributi   dovuti    per
          rassicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e   le
          malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie
          di premi e contributi  oggetto  di  riduzione,  nel  limite
          complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro  per
          l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e  1.200
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016.  Il  predetto
          decreto definisce anche le modalita' di applicazione  della
          riduzione a  favore  delle  imprese  che  abbiano  iniziato
          l'attivita' da non oltre un  biennio,  nel  rispetto  delle
          norme in materia di tutela della salute e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro, ai  sensi  di  quanto  previsto  agli
          articoli 19 e 20delle modalita'  per  l'applicazione  delle
          tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi,  di  cui
          al decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  12  dicembre  2000,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  17  del  22  gennaio
          2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione  i  premi  e  i
          contributi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali previsti dalle  seguenti
          disposizioni: articolo 8 della legge 3  dicembre  1999,  n.
          493; articolo 72 del decreto legislativo 10settembre  2003,
          n. 276, e successive modificazioni;  decreto  del  Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale  28  marzo  2007,  in
          attuazione dell'articolo  1,  comma  773,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296;  articolo  5  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,  n.  1403,  e
          successive modificazioni. In considerazione  dei  risultati
          gestionali dell'ente e dei relativi andamenti  prospettici,
          per effetto della riduzione dei premi e contributi  di  cui
          al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da  parte
          del bilancio  dello  Stato  un  trasferimento  pari  a  500
          milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni  di  euro  per
          l'anno 2015 e 700 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2016,  da  computare  anche  ai  fini   del   calcolo   dei
          coefficienti di capitalizzazione di  cui  all'articolo  39,
          primo  comma,  del  testo  unico  delle  disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,  n.  1124,  e
          successive  modificazioni.  La  riduzione   dei   premi   e
          contributi di cui al primo periodo del  presente  comma  e'
          applicata nelle more dell'aggiornamento delle  tariffe  dei
          premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei
          premi e contributi e'  operato  distintamente  per  singola
          gestione  assicurativa,  tenuto   conto   del   l'andamento
          economico, finanziario e attuariale registrato da  ciascuna
          di esse e garantendo il relativo  equilibrio  assicurativo,
          nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38.   Alle   predette
          finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129e130  si  fa
          fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte
          delle  risorse  programmate  dall'INAIL  per  il   triennio
          2013-2015  per  il  finanziamento  dei  progetti   di   cui
          all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9  aprile
          2008,  n.  81,  e  successive  modificazioni,  nei   limiti
          dell'importo di 120 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli
          esercizi  interessati.  La  programmazione  delle  predette
          risorse per gli anni successivi al  2015  tiene  conto  del
          predetto onere di cui ai commi 129 e  130,  fermo  restando
          l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere  dall'anno
          2016,  l'INAIL  effettua  una  verifica  di  sostenibilita'
          economica,  finanziaria  e   attuariale,   asseverata   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  3-bis  del
          citato decreto-legge n. 4 del 2014: 
              "Art.  3-bis.  (Proroga   biennale   del   termine   di
          restituzione per i finanziamenti contratti  a  seguito  del
          sisma del maggio 2012) - 1. Per i  finanziamenti  contratti
          ai  sensi  dell'articolo  11,  commi   7   e   7-bis,   del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche'
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  367,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi  2
          e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,  n.  71,  la
          restituzione del debito per quota capitale  al  1°  gennaio
          2014, comprensivo della rata non corrisposta alla  scadenza
          del 31 dicembre 2013 ai sensi  del  comma  2  del  presente
          articolo,  puo'  essere  differita,  previa  modifica   dei
          contratti di finanziamento  e  connessa  rimodulazione  dei
          piani di ammortamento, per un periodo non superiore  a  due
          anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto  alla  durata
          massima  originariamente  prevista.   La   societa'   Cassa
          depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria  italiana
          adeguano le convenzioni di cui all'articolo  11,  comma  7,
          del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,  n.   213,
          integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma
          5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  in
          coerenza con le disposizioni di cui al presente  comma.  Ai
          maggiori oneri per interessi e per  le  spese  di  gestione
          strettamente  necessarie,  derivanti  dalla  modifica   dei
          contratti di finanziamento e dalla  connessa  rimodulazione
          dei piani di ammortamento dei finanziamenti  ai  sensi  del
          presente comma, si provvede nei limiti  dell'autorizzazione
          di  spesa  di  cui   all'articolo   11,   comma   13,   del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213.  Le
          garanzie  dello  Stato  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze   emanati   ai    sensi
          dell'articolo 11, comma 7,  del  decreto-legge  10  ottobre
          2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          dicembre 2012, n. 213, nonche' ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  367,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e
          dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge  26  aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalita' e
          con  i  medesimi  criteri  e  modalita'   di   operativita'
          stabiliti nei predetti decreti, i  finanziamenti  contratti
          ai sensi  delle  rispettive  disposizioni  normative,  come
          modificati per effetto della  rimodulazione  dei  piani  di
          ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma. 
              2. La rata per capitale e interessi in scadenza  il  31
          dicembre 2013  e'  corrisposta  nell'ambito  del  piano  di
          ammortamento dei  finanziamenti  rimodulato  ai  sensi  del
          comma 1. 
              3. Ai fini del rispetto della normativa in  materia  di
          aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 e'
          condizionata     alla     verifica     dell'assenza      di
          sovracompensazioni  dei  danni  subiti  per  effetto  degli
          eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche
          degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti
          previsti dalle decisioni della Commissione europea  C(2012)
          9853 final e C(2012) 9471 final del 19  dicembre  2012.  Le
          disposizioni attuative inerenti alla verifica  dell'assenza
          di  sovracompensazioni  sono  stabilite  tramite  ordinanze
          commissariali dei Presidenti delle regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati,  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente  articolo
          entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di
          conversione   del   presente   decreto    nella    Gazzetta
          Ufficiale.". 
              Si riporta il testo della nota II-bis dell'articolo  1,
          Parte prima della Tariffa annessa al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro): 
              Tariffa I - Parte prima - Atti soggetti a registrazione
          in termine fisso 
              "Art. 1 (Omissis). 
              II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota  del
          2 per cento gli atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della
          proprieta' di case di abitazione non di lusso e  agli  atti
          traslativi   o   costitutivi   della    nuda    proprieta',
          dell'usufrutto, dell'uso e  dell'abitazione  relativi  alle
          stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: 
              a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune
          in cui l'acquirente ha o  stabilisca  entro  diciotto  mesi
          dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello
          in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero,  se
          trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in  quello  in
          cui ha sede o  esercita  l'attivita'  il  soggetto  da  cui
          dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia  cittadino
          italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato
          come prima casa sul territorio italiano.  La  dichiarazione
          di voler stabilire la residenza nel comune ove  e'  ubicato
          l'immobile  acquistato  deve  essere  resa,   a   pena   di
          decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente della lettera b) del  comma
          1  dell'articolo  15  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi): 
              "Art. 15.(Detrazione per oneri) - 1. Dall'imposta lorda
          si detrae un importo pari al  19  per  cento  dei  seguenti
          oneri sostenuti dal contribuente, se non  deducibili  nella
          determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare
          il reddito complessivo: 
              a) gli interessi passivi e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
              b) gli interessi passivi, e relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione  principale  entro  un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non  superiore  a
          4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
          effettuato nell'anno  precedente  o  successivo  alla  data
          della stipulazione del contratto di  mutuo.  Non  si  tiene
          conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui  l'originario
          contratto e' estinto e ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di
          importo non superiore alla residua  quota  di  capitale  da
          rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
          In caso  di  acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la
          detrazione  spetta  a  condizione  che   entro   tre   mesi
          dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di
          intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione  e
          che entro un anno dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  il  contribuente  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. La detrazione  spetta  non
          oltre il periodo di imposta nel corso del quale e'  variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di  lavoro.  Non  si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri permanenti in istituti di ricovero o  sanitari,  a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso  l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori   di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 67-octies del  citato
          decreto-legge  n.  83  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  67-octies.(Credito  d'imposta   in   favore   di
          soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012)
          - 1. I soggetti che alla data del 20  maggio  2012  avevano
          sede legale od operativa e svolgevano attivita' di  impresa
          o di lavoro autonomo in  uno  dei  comuni  interessati  dal
          sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che  per  effetto  del
          sisma hanno subito  la  distruzione  ovvero  l'inagibilita'
          dell'azienda,  dello  studio   professionale,   ovvero   la
          distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati  per
          la loro attivita', denunciandole all'autorita'  comunale  e
          ricevendone     verificazione,     ovvero      trasmettendo
          successivamente alla denuncia all'autorita' comunale  copia
          della perizia giurata  o  asseverata  attestante  il  danno
          subito possono usufruire di un contributo  sotto  forma  di
          credito di imposta pari al costo  sostenuto,  entro  il  31
          dicembre 2014, per la ricostruzione, il  ripristino  ovvero
          la sostituzione dei suddetti beni. 
              1-bis.  Possono  altresi'  usufruire  del  credito   di
          imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei  territori
          di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto  2012,  n.  122,  che,  pur  non  beneficiando   dei
          contributi ai fini del risarcimento del danno, sono  tenute
          al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3,  commi
          8, 8-bis e 10, del medesimo decreto-legge n. 74  del  2012,
          per la realizzazione dei medesimi interventi. 
              2. Il credito di imposta  deve  essere  indicato  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
          maturazione del credito e nelle dichiarazioni  dei  redditi
          relative ai periodi di  imposta  nei  quali  lo  stesso  e'
          utilizzato. Esso non concorre alla formazione  del  reddito
          ne' della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive, non rileva ai fini  del  rapporto  di
          cui agli articoli 61e109, comma 5, del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  ed  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni. 
              3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e  1-bis  e'
          attribuito nel limite massimo di spesa  di  10  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo
          onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          33, comma 1, terzo periodo, della legge 12  novembre  2011,
          n.  183,  e,  per  gli   anni   2014   e   2015,   mediante
          corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2014,
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2012,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  adottato  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita'  applicative  delle  disposizioni  del   presente
          articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli  e  alla
          revoca  del  beneficio  conseguente   alla   sua   indebita
          fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano
          un'istanza, secondo le modalita'  che  saranno  individuate
          con il decreto di cui al primo periodo,  all'Agenzia  delle
          entrate, che concede il contributo nel rispetto del  limite
          di spesa di cui al  comma  3.  A  tal  fine,  per  ciascuna
          istanza accolta, l'Agenzia delle entrate  indica  la  quota
          del credito di imposta  fruibile  in  ciascuno  degli  anni
          2013, 2014 e 2015.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 2  e  3  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
          dicembre  2013  (Modalita'  di   attuazione   dell'articolo
          67-octies  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, recante credito d'imposta in  favore  dei  soggetti
          danneggiati dal sisma del maggio 2012): 
              "Art. 2. (Ambito soggettivo) - 1. Possono fruire  delle
          agevolazioni  di  cui  all'articolo  1  le  imprese   e   i
          lavoratori autonomi che, alla  data  del  20  maggio  2012,
          avevano sede legale  od  operativa  e  svolgevano  la  loro
          attivita' in uno dei comuni interessati dal sisma del 20  e
          del 29 maggio 2012, e  che  per  effetto  del  sisma  hanno
          subito: 
              a) la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda  o
          dello  studio  professionale,  a  condizione  che   abbiano
          denunciato il danno  subito  all'autorita'  comunale  e  ne
          abbiano ricevuto verificazione ovvero a condizione che  gli
          immobili siano stati  oggetto  di  ordinanze  di  sgombero,
          perche' inagibili totalmente  o  parzialmente  per  effetto
          dell'evento calamitoso, e per i quali si  sia  in  possesso
          del certificato del  Comune  attestante  la  distruzione  o
          l'inagibilita' totale o parziale dell'immobile; 
              b) la distruzione di attrezzature, di macchinari  o  di
          impianti utilizzati per la loro attivita', a condizione che
          abbiano denunciato il danno subito all'autorita' comunale e
          ne abbiano ricevuto verificazione. 
              2. Possono, altresi', fruire delle agevolazioni di  cui
          all'articolo 1 le imprese  ubicate  nei  territori  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1  agosto
          2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei  contributi  ai
          fini del risarcimento del danno, sono  tenute  al  rispetto
          degli adempimenti di cui all'articolo 3,  comma  10,  dello
          stesso decreto-legge n. 74 del 2012, per  la  realizzazione
          dei medesimi interventi. 
              Art. 3. (Ambito oggettivo)  -  1.  Sono  agevolabili  i
          costi  sostenuti  entro  il   30   giugno   2014   per   la
          ricostruzione, il ripristino  ovvero  la  sostituzione  dei
          beni distrutti o danneggiati, per  la  realizzazione  degli
          interventi da effettuarsi ai sensi dell'articolo  3,  comma
          10,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,   n.   74,   come
          individuati nell'articolo 2, al netto di eventuali  importi
          ricevuti a titolo di assicurazione  o  in  forza  di  altri
          provvedimenti.".